Art. 1 DENOMINAZIONE E SCOPO SOCIALE
La Federazione Italiana Medici Estetici (FIME) è una libera Associazione senza scopo di lucro che riunisce medici che operano nell’ambito della Medicina Estetica.
FIME, associazione apolitica e aconfessionale, si propone come organo di riferimento dei Medici Estetici che esercitano la propria attività professionale nel territorio italiano, con le seguenti finalità:
- tutelare i medici che praticano la Medicina Estetica;
- disciplinare l’attività professionale dei Medici Estetici per quanto attiene l’attività professionale e le norme etiche di comportamento;
- rappresentare i Medici Estetici in tutte le sedi istituzionali, tecnico-scientifiche, politiche, ai diversi livelli, regionali, nazionali e internazionali, per la tutela dei diritti della categoria e del ruolo del Medico Estetico;
- promuovere la formazione culturale e scientifica dei Soci;
- elaborare linee-guida, promuovere gruppi di studio, svolgere attività sindacale, e, collaborando con le Istituzioni, fornire servizi agli Associati utili alla professione.
FIME potrà agire in giudizio a nome proprio, ma nel loro interesse e a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutti o parte degli associati.
FIME potrà istituire l’Albo professionale nazionale della categoria curandone la tenuta e verificando il possesso dei requisiti professionali ed etici dei richiedenti l’iscrizione.
FIME ha un proprio Codice Etico, vincolante per tutti i Soci.
Per il perseguimento dello scopo sociale, FIME potrà:
- istituire commissioni di studio e ricerca, con la partecipazione anche di membri esterni all’Associazione, purché di elevata qualificazione professionale e scientifica;
- istituire corsi di formazione e manifestazioni tecnico-scientifiche (giornate di studi, corsi, convegni, congressi) diretti alla formazione professionale della categoria e alla sua promozione e conoscenza anche presso il pubblico;
- istituire borse di studio, premi e altre forme di incentivo;
- svolgere attività editoriale, limitatamente al perseguimento dello scopo sociale, in particolare per quanto attiene la tutela e la promozione della figura del Medico Estetico.
FIME opererà secondo i criteri fondamentali espressi dalla Federazione delle Società Medico- Scientifiche Italiane (FISM).
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 SEDE SOCIALE
L’Associazione ha sede legale in Genova.
Il Consiglio Direttivo può trasferire l’indirizzo della sede sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o di rappresentanza in Italia e all’estero.
Art. 3 SOCI
Effettivi: sono medici-chirurghi che dimostrino competenze, interessi significativi, nonché titoli nell’ambito Medicina Estetica ed esercitino la stessa a tempo pieno da almeno cinque anni e nel rispetto dei principi fondamentali di etica e deontologia professionale. Sono i soli Soci con diritto di voto.
Aspiranti: medici-chirurghi in fase formativa o che esercitino la Medicina Estetica a tempo pieno da meno di tre anni.
Corrispondenti: medici-chirurghi stranieri, noti per studi e ricerche attinenti la Medicina Estetica che collaborino all’attività scientifica dell’Associazione. Non pagano la Quota di iscrizione purché risiedano all’estero.
Onorari sono personalità che abbiano apportato rilevanti contributi scientifici alla Medicina Estetica.
Art. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA FIME
Per essere ammesso alla FIME il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- risiedere in Italia (tranne che per i Soci Corrispondenti);
- godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- essere in possesso dei titoli previsti all’art. 3 del presente Statuto;
- avere il domicilio professionale in Italia;
- versare la quota di iscrizione nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Non possono ottenere l’iscrizione alla FIME coloro che non rispondono ai requisiti morali ed etici previsti dallo Statuto e dal Codice Etico dell’Associazione e che comunque potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare nei casi stabiliti dall’art. 9 dello Statuto.
Art. 5 DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
Il candidato deve presentare domanda di associazione corredata dalla firma di due Soci Effettivi, che se ne rendano garanti, e dal proprio curriculum vitae alla Segreteria Organizzativa, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo, valutata la coerenza dei requisiti del candidato con i principi statutari (artt. 3 e 4), ne deciderà l’ammissibilità o meno.
Qualora pervenisse al Consiglio Direttivo stesso, da parte di uno o più Soci, un parere contrario all’approvazione per specifiche e fondate ragioni, la domanda sarà rivalutata e una risposta definitiva sarà emessa dal Consiglio Direttivo stesso entro e non oltre sessanta giorni.
L’adesione alla FIME è a tempo indeterminato salvo comunicazione scritta di recesso da esercitare nei termini di cui all’art. 9.
Art. 6 DIRITTI E OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività e a usufruire dei servizi promossi o organizzati dalla FIME.
Tutti gli associati sono obbligati ad osservare lo Statuto e il relativo Regolamento di attuazione, il Codice Etico, il Codice Deontologico dell’Ordine dei Medici e le delibere degli Organi Associativi.
I Soci devono versare la quota annuale d’iscrizione, deliberata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 Dicembre di ciascun anno. Dopo tale data non possono più essere esercitati i diritti sociali da parte di chi non abbia provveduto al versamento; in caso di persistenza della morosità per ulteriori trenta giorni dalla diffida inviata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, il rapporto di associazione si risolve, e l’associato cessa di far parte dell’Associazione.
La risoluzione del rapporto associativo non fa venir meno l’obbligo di corrispondere le quote associative pregresse non versate.
Art. 7 RECESSO DELL’ASSOCIATO
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Il recesso ha effetto dall’anno successivo all’invio della relativa comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo mediante raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata (PEC).
L’associato receduto volontariamente può successivamente essere riammesso alle condizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4.
Art. 8 ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
L’esclusione dell’associato è pronunciata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
- quando sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4;
- quando l’associato trasferisca la sede della sua attività professionale all’estero o quando si sia reso irreperibile;
- quando sia in mora con i pagamenti delle quote annuali e non abbia provveduto al versamento ai sensi del precedente art. 6.
La delibera di esclusione ha effetto immediato e può essere impugnata solo innanzi al Collegio dei Probiviri. L’iscritto escluso dall’Associazione, può esservi nuovamente ammesso, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, qualora abbia dimostrato la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 13 e 14 dello Statuto FIME.
Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell’art. 7.
Art. 9 PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
Il Socio che si renda colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, di violazione delle norme del Codice Etico, di quelle del presente Statuto o del Regolamento Attuativo, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, o sia stato condannato con sentenza penale per reati dolosi, è sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo la gravità dei casi, sono:
- la censura scritta;
- la sospensione;
- la radiazione.
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. È applicata nei casi di comportamenti inadempienti agli obblighi statutari o del codice etico, di non particolare gravità.
Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione, disposta a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dell’Ordine dei Medici a cui il Socio è iscritto, comportano la sospensione dall’Associazione:
- la condanna per un reato doloso contro il patrimonio o la fede pubblica;
- l’emissione di un provvedimento cautelare quale il mandato o un ordine di cattura;
- in tutti i casi in cui si renda necessaria per salvaguardare, in via cautelare, la dignità e il decoro dei Medici Estetici in generale e dell’Associazione e degli associati in particolare.
La sospensione, in generale, ha la stessa durata del fatto che l’ha determinata. Ad essa può seguire il provvedimento definitivo di radiazione.
Per effetto della delibera di sospensione l’associato non può esercitare alcun diritto inerente la qualità di Socio. Se membro di un organo della FIME, decade con effetto immediato.
Il Collegio dei Probiviri, può sospendere in via cautelare, su ricorso dell’interessato, la delibera di decadenza dall’organo di appartenenza, qualora la sospensione sia stata disposta per un periodo inferiore a tre mesi.
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio Direttivo per essere sentito sui fatti contestati
Le delibere disciplinari di particolare gravità possono essere notificate entro trenta giorni all’interessato e all’Ordine dei Medici competente su delibera del Consiglio Direttivo e possono essere impugnante entro trenta giorni dalla comunicazione, dall’interessato al Collegio dei Probiviri.
L’azione disciplinare si prescrive in tre anni.
Art. 10 RADIAZIONE
Comportano la radiazione di diritto: la condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato per fatti dolosi anche estranei all’esercizio dell’attività professionale; l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo superiore a un anno. La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dall’Assemblea, su proposta vincolante del Consiglio Direttivo.
La radiazione è pronunciata dall’Assemblea contro l’iscritto all’Associazione che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la reputazione e la dignità della professione; abbia gravemente violato le norme del Codice Etico, abbia tenuto comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione, in particolare qualora abbia svolto di attività pregiudizievoli agli interessi sociali; abbia omesso di dare puntuale attuazione alle delibere degli organi della stessa.
L’iscritto radiato dalla FIME può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno quattro anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fu emesso a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.
Con la sospensione e la radiazione nessun diritto spetta al radiato o all’escluso sul patrimonio dell’Associazione, ovvero a rimborsi di quote o altro.
Art. 11 ORGANI SOCIALI
Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.
Art. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci:
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- eletti nell’ambito del CD eletto;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione per il perseguimento dell’oggetto sociale;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annuale;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modifiche dello Statuto, del Codice Etico e su ogni altro argomento proposto dal CD o da un quinto dei Soci Effettivi;
- delibera sul Regolamento Attuativo.
Art. 14 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vicepresidente) almeno una volta l’anno, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
All’Assemblea Ordinaria possono partecipare solo i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in doppia convocazione, con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei Soci Effettivi, in prima convocazione, e del 20% (venti per cento) dei Soci Effettivi, in seconda convocazione. 3 convocazioni ultima 1%
L’avviso di convocazione, a mezzo posta o fax o email, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. Deve essere spedito almeno quindici giorni prima, salvo casi di urgenza nei quali dovrà essere inviato per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata da parte di 1/5 (un quinto) dei Soci Effettivi.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei Soci Effettivi, e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
All’Assemblea Straordinaria partecipano solo i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote annuali.
Il Socio Effettivo può farsi rappresentare in Assemblea Ordinaria e Straordinaria; la delega può essere conferita unicamente ad un altro Socio Effettivo; ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.
La Presidenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è assunta dal Presidente o, in caso di sua assenza ovvero impedimento dal Vicepresidente. Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione.
Le delibere concernenti l’espulsione dei Soci sono adottate a scrutinio segreto dal CD; in tal caso scrutatori sono tre Soci Effettivi.
Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da cinque Consiglieri.
L’elezione dei Consiglieri avviene nel corso dell’Assemblea; sono eletti i Soci Effettivi che riportano il maggior numero dei voti; in caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. I Consiglieri durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente in carica almeno tre volte l’anno.
Il Consiglio Direttivo può decidere di riunirsi anche in teleconferenza (Skype) o utilizzando altri sistemi telematici. In tal caso occorre che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; che sia consentito agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione, sugli argomenti all’Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Direttivo si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza (fisica o per via telematica) di almeno 5 membri.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è decisivo.
Il Consiglio Direttivo:
- approva l’ammissione dei nuovi Soci;
- delibera sull’esclusione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- promuove lo sviluppo della FIME;
- promuove lo svolgimento dei Congressi, nonché di Riunioni, Simposi e altri Convegni;
- valuta l’opportunità di rilasciare il patrocinio per iniziative scientifiche promosse dagli associati o da altre Società Scientifiche;
- redige e presenta all’Assemblea dei Soci per l’approvazione il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell’associazione stessa nonché la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica della FIME;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- interviene, su concorde richiesta delle parti, per prevenire le controversie tra gli associati in relazione all’esercizio professionale;
- predispone il regolamento dell’Associazione ed il codice etico, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- autorizza i membri della FIME a riunirsi in gruppi di studio patrocinati dalla stessa per l’approfondimento della specialità e controlla lo svolgimento della relativa attività di ricerca;
- tutela il prestigio della FIME in ogni sede, vigila sul comportamento deontologico dei Soci, in particolare per quanto attiene alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e con dignità adeguate alla professione medica;
- effettua attività sindacale e propone azioni legali e campagne stampa sui media a tutela della FIME e dei suoi Associati;
- approva o respinge le richieste di associazione;
- propone all’Assemblea le seguenti sanzioni a carico dei Soci contravventori:
- censura scritta;
- sospensione temporanea;
- espulsione.
Art. 16 IL PRESIDENTE e il past presiden
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. Ha tutti i poteri di rappresentanza dell’Associazione e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente in carica convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può proporre al Consiglio Direttivo incarichi specifici a singoli Consiglieri o l’attribuzione di deleghe per il compimento dei singoli atti, che deve approvare.
Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione, ed è l’unico che può parlare in nome dell’Associazione stessa. In sua vece può delegare e/o autorizzare i membri del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta, a rappresentare e/o a parlare in nome dell’Associazione.
Art. 17 IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. Coadiuva il Presidente nella sua azione, e lo sostituisce nelle funzioni in sua assenza. Il suo voto è decisivo in caso di parità, solo in assenza del Presidente.
Art. 18 IL TESORIERE
Il Tesoriere viene eletto a maggioranza. Risulta eletto il Socio Effettivo che riporta il maggior numero di voti. Il Tesoriere dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Tesoriere:
- custodisce tutte le pratiche di carattere economico, giuridico e scientifico riguardanti la FIME;
- provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, all’amministrazione del patrimonio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo e quello preventivo.
Qualora, per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 19 IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dall’Assemblea ordinaria a maggioranza. E’ eletto il Socio Effettivo che riporta il maggior numero di voti. Il Segretario dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Segretario:
- coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività della FIME;
- provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e i verbali dell’Assemblea dei Soci;
- tiene la corrispondenza ordinaria;
- è il Segretario dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea straordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell’assemblea.
Art. 20 I PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è un organo terzo rispetto alle altre componenti direttive della FIME.
È composto da tre Soci Effettivi eletti dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta di qualunque Socio e/o su invito del Consiglio Direttivo o se viene a conoscenza di situazioni di propria competenza, decide ogni controversia tra i Soci, e tra i Soci e gli Organi dell’Associazione, e su quanto attiene all’osservanza del Codice Etico dell’associazione.
Art. 21 BILANCIO
L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio, e al preventivo delle spese, all’Assemblea, da convocarsi entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 22 PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio sociale è costituito da:
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
Art. 23 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
L’Associazione provvede al finanziamento della propria attività:
- con le quote pagate dai Soci nella misura stabilita dall’Assemblea;
- con i contributi dei sostenitori;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali contributi di terzi.
Art. 24 ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
La FIME persegue programmi di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli Associati con eventi di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina).
A tal fine mette in atto tutti i mezzi necessari per verificare il tipo e la qualità delle attività svolte. Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento, i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Art. 34 CESSAZIONE DEI SOCI
I Soci decadono dopo un anno per morosità nel pagamento delle quote sociali o in seguito a dimissioni presentate con richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Art. 35 LOGO DELL’ASSOCIAZIONE
Il logo della Federazione Italiana Medici Estetici (FIME). L’uso del nome Federazione Italiana Medici Estetici (FIME) e/o del logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato, o su Internet è consentito esclusivamente ai Soci Effettivi e Onorari.
L’uso da parte delle altre categorie di soci comporta l’ammonizione del Socio con lettera ufficiale da parte dei Probiviri e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione.
Art. 36 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni residui, dopo il compimento della liquidazione, sono devoluti, su decisione dell’Assemblea, ad altre iniziative con finalità analoghe e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.